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Si ha diritto al risarcimento danni se si lavora lontano da casa e si patisce dello stress?

Di Avv. Marco Barone

Il caso trattato dalla Cassazione Civile con ordinanza Num. 33390/2021 riguarda un contenzioso avente per oggetto la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale subito a seguito, da parte di un docente, dell’originaria esclusione dalla sessione riservata per la abilitazione all’insegnamento nella scuola superiore— la cui illegittimità era stata accertata da giudicato amministrativo— e dal conseguente ritardo nel passaggio dall’insegnamento nella scuola media a quello nella scuola superiore.

Il fatto

Nel caso in questione con la sentenza di primo grado veniva negata la domanda di risarcimento delle spese di viaggio sostenute dal docente per recarsi presso gli Istituti della scuola secondaria inferiore cui era stato assegnato negli anni in cui aveva diritto al passaggio di ruolo. Cosa che veniva confermata anche dalla Corte d’Appello. Corte che invece riconosceva il risarcimento del danno biologico, in adesione alla conclusioni del consulente tecnico d’ufficio secondo il quale l’attività lavorativa come svolta aveva avuto incidenza stressogena ed era stata quantomeno concausa efficiente del peggioramento delle condizioni di salute che interessavano il docente, non solo per la necessità degli spostamenti geografici ma anche per il disagio psichico derivante dalla consapevolezza che ciò derivava dalla violazione di un proprio diritto.

Il diritto al risarcimento del danno nel caso di stress per aver lavorato distante dal proprio domicilio

Afferma la Cassazione nella sua ordinanza che il giudice del merito ha ritenuto che il danno biologico derivasse dallo stress fisico e dal disordine alimentare cui il docente era stato sottoposto nello svolgimento della docenza presso Istituti scolastici distanti dal proprio domicilio; anche il disagio psichico viene posto in relazione alla consapevolezza del docente che la trasferta sarebbe stata evitata in caso di tempestiva immissione nel ruolo della scuola superiore. Però, rileva la Cassazione, che per affermare una responsabilità risarcitoria della amministrazione era tuttavia necessario non solo l’accertamento dell’illecito— la ritardata immissione nel ruolo della scuola superiore— ma anche del rapporto di causalità tra la condotta illecita ed il danno. Occorreva cioè verificare se il docente in caso di tempestiva immissione nel ruolo della scuola superiore sarebbe stato effettivamente assegnato ad Istituti scolastici più prossimi al suo domicilio, sussistendo soltanto in questo caso il rapporto di causalità.

Fonte: orizontescuola.it

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