50.0.25
Bevilacqua, Lorefice, Patuanelli, Castellone, Damante
«Art. 50-bis
(Disposizioni concernenti l’assistenza e tutela della salute delle donne in stato di gravidanza)
Al fine di garantire la sicurezza e la tutela della salute delle donne in stato di gravidanza che hanno il domicilio o la residenza nelle isole minori, è erogato un contributo pari a 1.500 euro per sostenere le spese di trasporto, vitto e alloggio relative all’ultimo mese dalla data presunta o programmata del parto in un comune del territorio italiano dove la gestante dichiara di voler partorire.
Durante il periodo gestazionale qualora non fosse possibile per mancanza di attrezzature specifiche eseguire determinati esami specialistici nell’isola ma che risultano indispensabili per monitorare la salute del nascituro, la gestante ha diritto al rimborso delle spese sostenute in un altro comune del territorio italiano.
Gli esami di cui al comma 2 devono essere richiesti dal ginecologo della gestante e le spese devono essere certificate dall’azienda sanitaria locale che ha fornito le prestazioni sanitarie.
Le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo di cui al comma 1 e del rimborso delle spese di cui al comma 2, sono stabiliti nel limite complessivo di 3 milioni per l’anno 2024, con decreto del Ministro della salute da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Conseguentemente, all’articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024» con le seguenti «97 milioni di euro per l’anno 2024 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025.»