Proposta di modifica n. 9.6 al DDL n. 926
Attiva riferimenti normativi
9.6
Lorefice, Mazzella, Bevilacqua, Patuanelli, Castellone, Damante
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
«5-bis. Al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, dopo l’articolo 4, è aggiunto il seguente:
«Art. 4-bis.
(Calcolo per lavoratori stagionali)
1. In deroga a quanto previsto all’articolo 4, per i lavoratori stagionali non agricoli, dimoranti nelle isole minori la NASpI è corrisposta mensilmente, per un massimo di 26 settimane, nella misura di un giorno di indennità per ogni giorno di contribuzione degli ultimi quattro anni, salvo il diverso e più favorevole trattamento di cui all’articolo 4. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata una spesa di 80 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024.»
Conseguentemente all’articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024» con le seguenti: «20 milioni di euro decorrere dall’anno 2024»