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La “linearità” non è una opinione


     Mi e’ stato chiesto di commentare la notizia costituita dal ricorso al TAR contro l’ammissione al voto della lista “Altezza”, ricorso proposto dalla lista “Fedele” ed uscito dallo stesso studio legale del consulente del RUP (capo dello UTC di Ustica) Guccione nonche’ difensore del comune nel contenzioso, attivato nella scorsa consiliatura, dal personale del comune (e, per quanto mi e’ noto, non ancora definito).

Le contestazioni alla lista “Altezza” sono essenzialmente due: 2 minuti di ritardo rispetto al termine di presentazione (essenziale)della lista e l’aver inserito un numero di candidati, detratto il contemporaneamente candidato a sindaco, inferiore a quello prescritto dalla norma di una unita’ Anche questa prescrizione e’ dettata a pena di esclusione della lista.

La lista “Altezza “ha superato ogni contestazione in sede ammnistrativa adesso le stesse contestazioni vengono riproposte in sede giudiziaria.

Per quanto attiene alla prima (ritardo di due minuti), nonostante l’affermazione che il presentatore fosse presente gia’ dalle 11 presso la sede comunale (il termine scadeva alle 12) , e’ stata imprudente l’affermazione che la lista non e’ stata presentata entro le 12 perche’ il comune non aveva ancora rilasciato i certificati da allegare.

La giurisprudenza, difatti, e’ conforme nell’affermare che perche’ il deposito tardivo sia ininfluente ai fini dell’esclusione, devono ricorrere tre requisiti:1) che il presentatore sia presente nei locali del comune prima dell’orario di scadenza; 2) che il ritardo sia minimo; 3) che al momento della presenza -tempestiva- nei locali del comune il presentatore sia gia’ munito di tutta la documentazione da depositare, sicche’ il ritardo non sia addebitabile a lui.

Nel caso della lista “Altezza” e’ pacifico che ricorrano i primi due elementi ma non il terzo, stante quanto dichiarato dal medesimo presentatore.

Pur nondimeno, le medesime istruzioni ministeriali e la giurisprudenza da me consultata convengono sul fatto che le certificazioni possono anche essere presentate, successivamente, alla commissione elettorale, purche’ nelle dichiarazioni allegate alla presentazione emerga la qualifica di elettori del comune in cui si svolge la competizione per quanto riguarda i sottoscrittori della lista e di essere iscritti nelle liste elettorali in un qualsiasi comune italiano per i candidati.

Ritengo, pertanto, stante peraltro il ritardo irrisorio nel deposito, che la questione sia superabile anche in sede giudiziaria, soprattutto in virtu’ del principio di favor finalizzato a rendere la competizione elettorale la piu’ ampia e libera possibile.

Per quanto riguarda il secondo addebito, cioe’ il non aver presentato una lista col numero minimo di candidati, detratto il nominativo del contemporaneamente candidato a sindaco, nella mia veloce ricerca non ho individuato giurisprudenza ma nelle istruzioni ministeriali e’ detto chiaramente che il candidato a sindaco non deve rientrare nel computo del numero minimo di candidati che rende la lista ammissibile.

Conseguentemente, la lista “Altezza” doveva essere esclusa non avendo presentato il numero minimo di candidati.

Fermo restando che tutto e’ opinabile e che la mente degli uomini (compresa quella dei magistrati) e’ imperscrutabile, quello che e’ certo e’ che non c’e’ nulla del modo di procedere dell’amministrazione uscente, teste’ riconfermata, che si possa definire lineare e la presentazione di un ricorso giudiziario da parte di una lista che ha ottenuto 12 voti,  composta anche da congiunti di candidati presenti nella lista “Militello”, a ministero di un membro dello stesso studio legale che assiste l’amministrazione e ciononostante proposta “contro l’amministrazione”, tenuto conto che questa lista aveva solo formalmente una sua autonomia ma in realta’ mirava ad impedire che la lista principale non superasse il quorum necessario nell’eventualita’ della presentazione di una sola lista ( 50%+1 degli elettori), con ciò impedendo la ripetizione della consultazione elettorale altrimenti invalida, ritengo che tale modo di procedere debba essere sanzionato, impugnando, di converso, la presentazione di una lista di sostegno della lista “Militello” come lista autonoma gia’ in sede amministrativa con un ricorso incidentale mirante a fare invalidare, in via subordinata, le elezioni.

Ed una valutazione in altre sedi, in ordine a fatti di turbativa del voto, per mettere fine a codesto modo non nobile di interpretare la “disciplina ed onore” con cui si dovrebbe, secondo la costituzione, interpretare il mandato popolare, non guasterebbe.

Magari in una prossima campagna elettorale si riuscirebbe persino a parlare del dissesto, questo sconosciuto che non ha padre e di cui, fatto inusuale, ad Ustica si continua ad ignorare persino la maternita’.

Attendiamo il giuramento del nuovo-vecchio assessore al bilancio prima di trarre conclusioni affrettate.

Buona Domenica
Francesco Menallo

 

 

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