Ex banchina Sirena – Riceviamo e pubblichiamo


Ustica 20 – 08 – 2012
Al Sindaco del Comune di Ustica – Dr. Aldo Messina
All’Assessore alla Portualità – Giuseppe Mistretta
Al Comando Polizia Municipale di Ustica
All’U.T.C. di Ustica
Al Comando C.C. di ustica

E p.c. Alla Capitaneria di Porto di Palermo
Alla Delegazione di Spiaggia Ustica

Oggetto: ex banchina Sirena

Sono trascorsi undici giorni dal tragico e terribile incidente verificatosi nella suddetta banchina e fino ad oggi il Comune di Ustica non ha ancora predisposto alcun sistema di protezione cautelativa. Con la presente si vuole sottolineare la gravissima responsabilità amministrativa relativa all’assenza di controllo in loco derivante dalla mancata osservanza dell’ordinanza n. 93 del 2009 della Capitaneria di Porto di Palermo, in particolare degli articoli n. 1 e 2 di detta ordinanza. Pertanto, onde scongiurare altri eventi disastrosi, si invita chi di competenza a predisporre almeno la chiusura della banchina con apposita catena che impedisca il transito e la sosta dopo l’ultimo arrivo/partenza dei mezzi marittimi di trasporto passeggeri.

In attesa di un Vs. tempestivo intervento, si allega Ordinanza n. 93 del 2009 della Capitaneria di Porto di Palermo.

Con osservanza

I Consiglieri comunali

Felice Badagliacco

Giovanni Palmisano

^^^^^^^^^^^^

CAPITANERIA DI PORTO DI PALERMO
Sezione Tecnica, Sicurezza e Difesa Portuale

ORDINANZA N° 93/2009

Omussis

ORDINA

Articolo 1

A decorrere dalla data odierna e fino a nuova disposizione , nella porzione demaniale marittima meglio evidenziata (zona 1) nella planimetria allegata, che fa parte integrante della presente ordinanza, è consentito esclusivamente il transito (e non la sosta) degli automezzi che si recano in porto per la movimentazione dei passeggeri in arrivo e in partenza dal porto di Ustica. Nella restante banchina “ex Sirena” (zona 2)è consentita anche la sosta che non potrà essere superiore a 30 minuti. La restante parte della citata banchina (zona tratteggiata) rimane interdetta al transito ed alla sosta.

Articolo 2

È fatto obbligo al Comune di Ustica di installare idonea segnaletica verticale e/o orizzontale e di delimitare opportunamente il tratto di banchina interdetta con idonei elementi di interdizione e di segnalazione, anche notturna.

per la parte di banchina destinata alla sosta temporanea il comune dovrà, altresì, installare sul ciglio della stessa, opportuna protezione per evitare il pericolo di caduta in mare, lasciando comunque, lo spazio sufficiente al fine di consentire, da parte degli operatori portuali il posizionamento dei cavi d’ormeggio e la movimentazione dei passeggeri di eventuali unità che venissero autorizzate ad ormeggiare lungo la banchina in parola.

Il transito su detta banchina dovrà avvenite esclusivamente in concomitanza con l’arrivo/partenza dei passeggeri con le navi/aliscafi di linea e dovrà essere interdetto al di fuori di tali intervalli. Sarà cura del comune di vigilare, con la presenza di proprio personale sul transito dei mezzi durante i periodi d’apertura dell’area verificando, altresì, il rispetto di quanto disposto al precedente articolo ed il rispetto del divieto d’accesso da parte dei terzi sull’area interdetta.

Articolo 3 e Articolo 4 Omissis

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